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Credito d’imposta R&S senza sanzioni in caso di obiettiva incertezza: News | Warrant Hub

Posted on Maggio 20, 2018

La misura agevolativa introdotta dalla legge di Stabilità 2014 consiste in un credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo rispetto a quello in corso al 31 Dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2020. Per gli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta successivo al 31 Dicembre 2016, il credito d’imposta è pari al 50% dell’eccedenza che fa riferimento: – ai costi per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo; – alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; – alle spese per i contratti di ricerca extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative; – ai costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali. Per il riconoscimento del credito d’imposta, le spese sostenute nel singolo periodo d’imposta devo essere almeno pari a 30.000 euro. L’importo massimo del credito d’imposta può arrivare fino a 20 milioni di euro all’anno per ciascun beneficiario. La circolare 16 Maggio 2018, n. 10/E ha ribadito che la disciplina agevolativa in questione è totalmente autonoma rispetto alla disciplina ordinaria attinente alla determinazione del reddito d’impresa e ha affrontato nello specifico le seguenti tematiche: PERIODI D’IMPOSTA AUTONOMI Agenzia ha chiarito che, tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di durata inferiore o superiore a quella standard di dodici mesi, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito d’imposta (importo minimo di investimenti, importo massimo del credito spettante e media storica di riferimento) devono essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato . OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE Una trasformazione, progressiva o regressiva, può portare alla formazione di periodi fiscali di durata non standard (più brevi o più lunghi di 12 mesi). Il soggetto “trasformando” conserverà il diritto al credito d’imposta per i costi ammissibili sostenuti fino alla trasformazione, ragguagliando la media storica di riferimento e degli altri parametri rilevanti ai fini del calcolo del credito d’imposta. In termini generali, l’ammontare dei crediti maturati ante e post trasformazione non può essere diverso dal credito determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione di trasformazione . Per Agenzia ne consegue che, in caso di operazioni di trasformazione interruttive del periodo d’imposta, il diritto al credito con riferimento ai periodi ante e post operazione si perfeziona e può essere quantificato solo alla chiusura del primo periodo d’imposta successivo alla trasformazione; dal punto di vista operativo si ritiene che, detto credito, debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a tale ultimo periodo e possa essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dal primo giorno del periodo d’imposta successivo. OPERAZIONI DI FUSIONE Sono da distinguere le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni interessati dalla media storica da quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell’agevolazione . In relazione alla media, vi è un regime di continuità e il soggetto risultante dalla fusione deve tenere conto dei dati dell’incorporata/fusa. Per la fusione in uno dei periodi agevolati (2015-2020) , si prevedono criteri diversi a seconda che l’operazione abbia o meno effetti retroattivi: • nella fusione con effetti retroattivi, gli investimenti agevolabili sostenuti dalla società incorporate fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione rilevano direttamente in capo al soggetto incorporante (o risultante dalla fusione), in quanto la retrodatazione evita l’insorgenza di un autonomo periodo d’imposta in capo alle società incorporate o fuse anche ai fini della spettanza del credito d’imposta; • nelle operazioni di fusione senza effetti retroattivi , si ha l’anticipata chiusura dell’esercizio delle società incorporate (ovvero fuse). L’esercizio chiuso anticipatamente costituisce, per tali ultime società, un periodo d’imposta autonomo. Relativamente a tale periodo, la società incorporata (o fusa) ha diritto al credito d’imposta in relazione ai costi eleggibili sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione . Sempre con riferimento a tale periodo, il calcolo del credito sarà effettuato ragguagliando la media storica di riferimento e gli altri parametri rilevanti per la determinazione dell’incentivo. OPERAZIONI DI SCISSIONE Per le scissioni, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell’ attribuzione analitica della media storica di riferimento alla scissa ed alle beneficiarie . Tale soluzione si giustifica con il fatto che, a differenza di quanto avviene nella fusione, l’operazione di scissione comporta la ripartizione del patrimonio e dei rapporti giuridici della società scissa. Ai soli fini della disciplina agevolativa in esame, il criterio da seguire per l’attribuzione del parametro storico di riferimento è quello analitico, collegato agli elementi patrimoniali e organizzativi. Con riferimento agli effetti prodotti sul meccanismo di calcolo del credito d’imposta dalle operazioni di scissione (determinazione del credito d’imposta in capo ai singoli soggetti che sono coinvolti nell’operazione), valgono in linea di massima, le indicazioni che sono state fornite in relazione alle operazioni di fusione senza effetti retroattivi . Anche nel caso di scissione parziale , qualora venga trasferito il ramo di azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo alla società beneficiaria, la quale continui l’attività dopo l’operazione, con riferimento al periodo nel corso del quale avviene la scissione, la scissa include nel calcolo del credito i costi sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione, mentre la beneficiaria tiene conto dei costi sostenuti a partire dalla data di efficacia dell’operazione. CONFERIMENTO In generale non si può considerare “nuova” – e, quindi, priva di media storica – una società costituita in un periodo agevolato a seguito del conferimento di un ramo o dell’intera azienda da parte del soggetto conferente. Per i conferimenti in un gruppo, il parametro storico rileva in capo al soggetto conferente/committente in qualità di “investitore”, salvo che venga trasferita anche la titolarità degli investimenti; in tal caso, il conferitario diventa il soggetto “investitore” che deve assumere, nel calcolo del bonus, l’eventuale parametro storico maturato dal conferente.

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