Lo scorso 10 giugno, il Dipartimento per lo sport con un comunicato ha annunciato che dall’11 giugno è possibile richiedere sull’apposita piattaforma il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive per le spese sostenute nel primo trimestre 2023 . La legge di bilancio 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a), ha apportato modificazioni all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e ha esteso il credito di imposta, già previsto per l’anno 2022, anche per le spese 2023. Chi può richiederlo? Ricordiamo che il credito d’imposta sponsorizzazioni può essere richiesto da: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI con ricavi relativi al periodo di imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro . Il contributo A questi è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023, prevedendo un contributo non superiore a 10.000 euro per ogni soggetto richiedente . L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro . Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024 , mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale. Il credito d’imposta è utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il tetto massimo complessivo fissato per l’agevolazione è pari a 35 milioni di euro . Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse, la norma prevede che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante. L’ agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti (Ue) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (art. 81 comma 3).
Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2023: al via le domande





