L’iperammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, si è fatto decisamente desiderare.
Ormai da fine gennaio siamo in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del MIMIT, di concerto con il MEF. Siamo ora alla svolta decisiva: il decreto attuativo è stato firmato da Urso il 4 maggio scorso. Secondo il testo del Decreto attuativo, con uno o più decreti direttoriali del Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del MIMIT, saranno poi individuati i termini di apertura della piattaforma informatica e sono approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per l’accesso al beneficio. Dei provvedimenti direttoriali è data pubblicità nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE e nella piattaforma Incentivi.gov.it.
Secondo quanto riferito negli ultimi giorni dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, l’iperammortamento 2026-2028 risulterà pienamente operativo entro la prima metà di giugno per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Non solo, il Ministro ha aggiunto che «Con la prossima legge di bilancio si potrà recuperare prorogando l’iperammortamento. L’obiettivo è renderlo strutturale».
Ecco tutto quello che c’è da sapere per farsi trovare pronti a cogliere tempestivamente questa nuova opportunità, destinata a catalizzare gli investimenti dei prossimi anni. In particolare, infatti,
opererà una maggiorazione (sino al 180%) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dalle imposte sui redditi, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali
- alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199,
- all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile (FER),
completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La procedura di accesso all’iperammortamento
Per acquisire il diritto al beneficio l’impresa investitrice deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni concernenti gli investimenti agevolabili. L’iter procedurale prevede la seguente articolazione:
- una o più comunicazioni preventive per ogni struttura produttiva. Entro 10 giorni dall’invio, il GSE fornirà un riscontro confermando la correttezza della documentazione o richiedendo eventuali integrazioni. Rispetto alla disciplina di Transizione 5.0, la vera novità risiede nella possibilità di presentare più comunicazioni contemporaneamente, dando così impulso a molteplici benefici in parallelo.
- comunicazione di conferma dell’investimento. Entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE sulla comunicazione ex ante, è necessario inviare la conferma dell’investimento, attestando il versamento dell’acconto pari ad almeno il 20%. Tale comunicazione deve riguardare singolarmente ciascun bene incluso nella comunicazione preventiva. Si tratta di un vincolo cruciale, da pianificare con attenzione già in fase di ex ante per garantire il corretto perfezionamento dell’iter.
In caso di leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, ai fini della comunicazione intermedia per l’accesso all’agevolazione, si considera già soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto;
- una o più comunicazioni di completamento dell’investimento, comunque entro il 15 novembre 2028, salvo eccezionale proroga.
Nell’ambito della comunicazione ex post, è necessario dichiarare di possedere, al momento della comunicazione di completamento:
- perizia tecnica asseverata che comprova che i beni (sia beni di cui agli Allegati IV e V che gli impianti FER) sono agevolabili, corredata da analisi tecnica. La perizia è necessaria anche per investimenti di valore inferiore a 300.000 euro;
- certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
A fronte di un’unica comunicazione preventiva relativa ad una pluralità di beni, è possibile presentare plurime comunicazioni di completamento parziali: la comunicazione di completamento può avvenire, infatti, per ciascun bene interconnesso. Ciò significa che, ad esempio, nel caso in cui l’impresa abbia interconnesso in un primo momento solo alcuni dei beni inseriti nella comunicazione preventiva, sarà possibile inviare una comunicazione di completamento solo per questi investimenti. Per gli altri beni si provvederà successivamente;
- per il monitoraggio annuale della spesa pubblica, sono previste due ulteriori comunicazione annuali da effettuarsi a partire dalla prima comunicazione preventiva e sino al termine della fruizione: a) entro il 20.01, comunicazione periodica con investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione utilizzo incentivo; b) entro il 30.06, comunicazione integrativa con piano di ammortamento e quote di incentivo per ogni periodo.
Tempistiche rilevanti
Gli scaglioni
Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati, in ciascuna annualità, nella misura del 180% per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per la quota degli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per la quota degli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Il “completamento degli investimenti” è
- la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati,
- e data di fine lavori degli investimenti circa gli investimenti FER. Per “data di fine lavori” si intende l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell’ARERA ARG/elt99/08, recante il TICA.
Pertanto, complessivamente, l’iperammortamento consente di agevolare investimenti per 60 milioni di euro se effettuati entro il 30 settembre 2028.
La spettanza
La maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti. Il diritto al beneficio, pertanto, è temporalmente ancorato al mero invio della comunicazione al GSE e non dipende da circostanze non imputabili al beneficiario, ma al GSE.
Il testo del decreto attuativo firmato aggiunge, tuttavia, la seguente condizione: “sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta”; questo passaggio meriterebbe un ripensamento, considerando le lungaggini burocratiche per l’entrata in funzioni degli impianti FER. Si ipotizzi un bene FER con data fine lavori 30 settembre 2028 ed entrata in funzione 2029: sarebbe un peccato che le imprese fossero penalizzate.
La fruizione
La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
L’iperammortamento deve essere fruito in Dichiarazione dei redditi. A titolo esemplificativo, il beneficio ha già fatto il suo debutto nel Modello REDDITI SC 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI. Nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione, è stato previsto un nuovo codice (Codice 51) per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Vincoli di territorialità
Se è vero che la disciplina attuativa si è fatta lungamente aspettare, l’attesa non può dirsi del tutto vana, in quanto ha portato ad una revisione della disciplina a beneficio delle imprese, che possono ora accedere all’incentivo su una platea di investimenti senza più confini.
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, la Legge n. 88 del 22 maggio 2026 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
L’articolo 7 del D.L. 38/2026 rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iperammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, eliminando definitivamente il requisito territoriale che era stato imposto dalla Legge di Bilancio 2026, con oneri finanziari per 1.372,5 milioni di euro. La nuova disposizione ha effetto retroattivo: si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Rimangono i vincoli territoriali per il fotovoltaico, per cui sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti
- con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
- oppure i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
I software: il silenzio sui SaaS
Il Decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028 non contiene un’esclusione esplicita, bensì un silenzio normativo in merito ai software as a service.
L’iperammortamento, per sua natura, agisce sulla maggiorazione delle quote di ammortamento ai fini di una più ampia deducibilità dalle imposte sui redditi; i canoni SaaS, essendo costi operativi di servizio, non generano alcun ammortamento e, quindi, non rientrano automaticamente nell’iperammortamento senza una norma specifica che li equipari ai software ammortizzabili, come era avvenuto per le discipline incentivanti previgenti.
Prima dell’ultima formulazione, si auspicava che, tra le modalità di acquisizione di software ammissibili, si considerassero “agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali […], limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”, come era previsto per il previgente iperammortamento 2017-2019 (cfr. comma 229 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019). La medesima ammissibilità era stata riconosciuta dai successivi Crediti d’imposta beni strumentali 4.0 2020-2025 (cfr. comma 190 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 nonché comma 1058 e 1058 bis dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021). Il testo del Decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028 firmato, tuttavia, non riporta più tale precisazione; pertanto, ad oggi, salvo prossimi interventi normativi o di prassi più favorevoli, parrebbero escluse le soluzioni software a canone (tipicamente “software as a service”), ossia acquisite non tramite licenza immobilizzabile in Stato Patrimoniale nella voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”.
Al riguardo, sono state mosse numerose ed aspre che auspichiamo possano portare a aperture, anche in considerazione del fatto che le soluzioni software erogate in modalità “as a service” rappresentano oggi circa l’80% del mercato cloud, secondo il rapporto “Il Digitale in Italia 2025”.
Significative aperture sono giunte nelle ultime ore dal Governo. Secondo la premier Giorgia Meloni «è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud», nella consapevolezza che «dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo». Il MIMIT sta lavorando con il MEF perché i software as a service siano ammissibili.
Cumulo
Alternatività a Transizione 4.0
L’iperammortamento sostituisce Transizione 5.0 (conclusosi nel 2025) e Transizione 4.0. In particolare, la nuova agevolazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 previsto anche per investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30.6.2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31.12.2025, secondo le disposizioni di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
A tal proposito si rammenta che le imprese che avevano avviato l’iter per l’accesso al Credito d’imposta 4.0 senza aver presentato la comunicazione ex post 4.0, possono optare per il nuovo incentivo, sempre che l’investimento sia stato completato a partire dal 1° gennaio 2026.
La sinergia con altri incentivi
L’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento per cui si sia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto ESL pari al 20%, l’iper-ammortamento si applica al residuo 80% dei costi.
Sarebbe importante che il MIMIT ed il GSE contemplassero e disciplinassero il possibile disallineamento temporale tra l’iperammortamento e la concessione di ulteriori incentivi. Si pensi al potenzialmente frequente caso in cui, a fronte di investimenti già comunicati ai fini dell’iperammortamento intervenga, solo a posteriori, la concessione o il diniego di un’altra agevolazione. Occorrerebbe chiarire come compilare la piattaforma GSE ai fini dell’iperammortamento per consentire la massima trasparenza senza far subire penalizzazioni alle imprese in buona fede.
Concordato preventivo biennale
Il comma 3-bis del D.L. 38/2026, inserito nel corso dell’esame parlamentare della Legge di conversione, stabilisce che l’iperammortamento non si considera ai fini della determinazione del reddito d’impresa (IRPEF o IRES) oggetto di concordato preventivo biennale. L’iperammortamento viene, tuttavia, inserito tra le voci straordinarie “extraconcordato” il cui saldo netto determina una variazione del reddito concordato, secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
Si tratta di una significativa apertura di cui non godono invece altre agevolazioni che replicano, mutatis mutandis, il meccanismo dell’iperammortamento (ad esempio il Patent box).
Decadenza
L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze che è bene considerare a priori:
- nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale (analoga facoltà non è prevista per i beni immateriali) strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.
Si ricorda che, in caso di leasing, occorre l’esercizio dell’opzione di riscatto nel corso del periodo di fruizione del beneficio.
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