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Finanza agevolata

Il Tax Credit riqualificazione strutture ricettive rifinanziato fino al 2021

Posted on Settembre 29, 2020

Il Decreto “Agosto” , (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), all’ art.79 reintroduce, e ne dispone il rifinanziamento, di uno dei principali strumenti agevolativi per il settore turistico-alberghiero: il tax credit per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive , noto come Bonus alberghi, introdotto dal d.l. 83/2014. Questo credito di imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65% anche per gli investimenti realizzati negli esercizi 2020 e 2021. Le principali novità introdotte dal d.l. Agosto rispetto alla normativa originaria consistono: nell’ampliamento dell’ambito applicativo soggettivo alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e attività analoghe); nella modalità di fruizione del credito d’imposta, ammesso esclusivamente in compensazione anche in unica soluzione, senza obbligo di ripartizione in n quote annuali ; nell’ aliquota stabilita, in continuità con le modifiche apportate per i periodi 2017 e 2018 dalla Legge di Bilancio 2017, in misura pari al 65%. Entriamo nello specifico della misura: Beneficiari L’agevolazione è riconosciuta alle strutture “turistico- alberghiere” dove per struttura “alberghiera” è da intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. L’Art.79 conferma tra i beneficiari della misura anche le strutture che svolgono attività agrituristica , come definita dalla l. n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali (soggetti già ammessi all’agevolazione con la legge di Bilancio 2017, articolo 1, commi da 4 a 7) e anche agli stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della l. n. 323/2000. Il d.l. Agosto amplia la platea dei beneficiari introducendo le strutture ricettive all’aria aperta . In tale definizione, in attesa di indicazioni dal decreto di aggiornamento, dovrebbero rientrare: campeggi; villaggi turistici; ree di sosta; parchi vacanza Interventi agevolati Gli interventi agevolabili riguardano: interventi di manutenzione straordinaria interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001; interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001; interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di incremento dell’efficienza energetica; acquisto di mobili e componenti d’arredo Per gli stabilimenti termali, il beneficio compete anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Agevolazioni concedibili L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e quindi nel 2020 e il 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. Il credito d’imposta è riconosciuto in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e fino a un massimo di 200.000 euro. Il totale delle spese agevolabili, pertanto, non può superare la somma di 307.693,30 euro. Le risorse stanziate a copertura della misura ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Fruizione Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicherà più, secondo il d.l. Agosto, la ripartizione in quote annuali di pari importo. Secondo quanto indicato dal comma 1, il beneficio sarà infatti fruibile in un’unica soluzione con presentazione del modello F24 da inoltrare tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Attuazione Per l’operatività della misura è atteso l’aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017, il cui termine è spirato a fine agosto (15 giorni dal 15.08.2020, data di entrata in vigore del Decreto). L’aggiornamento dei decreti servirà a chiarire alcuni aspetti della misura, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati nel Decreto Agosto ovvero: esistenza della struttura al 01.01.2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio; procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. click day.

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