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Finanza agevolata

Il Credito d’imposta R&S 2020 cambia pelle: News | Warrant Hub

Posted on Maggio 22, 2020

Il Decreto Rilancio ha apportato significative modifiche rafforzative al Credito d’imposta R&S 2020 di cui all’articolo 1, comma 200 , dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). L’incentivo è stato introdotto per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico , a beneficio di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La Legge di Bilancio 2020, ha previsto, quali spese ammissibili: spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. Si applica una maggiorazione dell’incentivo per personale altamente qualificato di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, assunto dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nelle attività eleggibili; quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software , per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; spese per contratti di R&S commissionata , aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta. Si applica una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato; quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili; spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti ; spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere; di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro. Il Decreto Rilancio è intervenuto in tale contesto agevolativo, nulla prevedendo , invero, per l’ innovazione tecnologica ed il design che, assieme alla R&S, costituiscono i tre ambiti agevolati del credito d’imposta 2020 che sostituisce il credito d’imposta R&S 2015-2019 . Qui di seguito un excursus delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio al Credito d’imposta R&S 2020. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 244) All’ articolo 244 è stato potenziato il Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno , incrementandone le percentuali agevolative . Nel Mezzogiorno l’intervento ha, altresì, mutato la natura dell’incentivo che, in virtù del Decreto Rilancio, risulta qualificabile quale Aiuto di Stato e non più come misura generale, in virtù della selettività del bonus che riguarda, in particolare, le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia . Al fine di incentivare più efficacemente l’ avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo , la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette region i, è aumentata dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12% al 35% per le medie imprese , che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”. La dotazione finanziaria dell’Aiuto di Stato è pari a 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 . A differenza di quanto indicato nella Relazione illustrativa della bozza del Decreto Rilancio giunto in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio, il perimetro dei costi agevolabili risulta invariato . Si ipotizzava, invero, l’ammissibilità anche dei costi relativi ad immobili e terreni, espunti nel testo approdato in Gazzetta Ufficiale. Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative (art.38) Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, nell’ambito dei contratti di R&S commissionata , le start-up innovative sono assimilate ai soggetti commissionari maggiormente qualificati , ossia Università ed Istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, che consentono all’impresa committente di applicare una maggiorazione del beneficio : in particolare, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare . Inopinatamente le PMI Innovative non sono coinvolte da tale modifica al credito d’imposta R&S, a differenza di quanto previsto ai fini del credito d’imposta R&S 2019 che assimila, invece, la portata strategica delle start-up innovative e delle PMI innovative, concedendo alle imprese committenti che si avvalgono di start-up innovative o di PMI innovative quali commissionari, un’aliquota agevolativa maggiorata pari al 50%, in luogo di quella ordinaria del 25%.

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