Il Fondo di Garanzia ha definitivamente recepito il Decreto Cura-Italia del 17.03.2020 ; di seguito le principali misure aggiuntive: Sono ammesse richieste per liquidità ed investimento, oltre al consolidamento e rinegoziazione dei debiti finanziari Garanzia gratuita Aumento della garanzia ad € 5 milioni Applicazione della garanzia massima dell’80% per importi garantiti sino ad € 1.500.000,00 Ammissione delle sospensioni di operazioni non-performing Ammissione di garanzie reali per le operazioni di investimento nei settori turistico- alberghiero ed attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad € 500.000,00. A seguito dell’emanazione della circolare dell’Abi è iniziata la fase attuativa del “Decreto Liquidità” con particolare riferimento a quanto segue: La garanzia del Fondo è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle vigenti Disposizioni operative del Fondo Sono ammesse alla garanzia anche le small mid cap con un numero di dipendenti non superiore a 499 A partire dall’11 aprile 2020, sono rimosse le limitazioni previste dall’art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana, nelle quali è ora possibile accedere alla “garanzia diretta” Prossimamente sono attesi ulteriori sviluppi applicativi.
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