Con la risoluzione n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate toglie ogni dubbio sull’applicabilità della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica operati su immobili non strumentali. In precedenza, le risoluzioni 303/E e 340/E del 2018 avevano, rispettivamente, escluso dal perimetro dell’agevolazione gli interventi su “immobili merce” operati dalle società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia e limitato l’applicabilità della detrazione esclusivamente agli interventi su immobili strumentali . L’interpretabilità di queste risoluzioni ha generato numerose controversie, sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili qualificabili come beni merce. Per far fronte a questa criticità e riallinearsi alla ratio legis alla base dell’agevolazione , con la suddetta risoluzione si stabilisce che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” .
Ecobonus: la detrazione fiscale è applicabile anche agli immobili NON strumentali





