Il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, articolo 31, commi 1-5 e 9) ha introdotto un beneficio ad hoc per le attività innovative per farmaci nuovi, con una dotazione pari a 787,3 milioni di euro . In particolare, è previsto un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione . Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, articolo 25. L’agevolazione spetta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi , inclusi i vaccini. Sono agevolabili i costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 . A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi 198 ss. e ss.mm.ii., il credito d’imposta previsto dal Decreto Sostegni bis spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia, nel caso di contratti stipulati con imprese committenti estere , residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Sono, pertanto, agevolabili: – per R&S spese di personale : ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi , direttamente imputabili al progetto. – per gli studi di fattibilità : i costi dello studio. Il credito d’imposta non è cumulabile , in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo . Non è pertanto ammessa la cumulabilità con il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, mentre non si ravvisano elementi ostativi al cumulo con il Patent Box di cui all’articolo 6 del Decreto fiscale (D.L. 146/2021). La misura al momento non risulta fruibile, in attesa del codice tributo per l’utilizzo in compensazione che auspichiamo venga istituito a breve. Il Credito va tuttavia sin da ora indicato in dichiarazione dei redditi 2022 (sul 2021), con riferimento al beneficio maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Credito d’imposta R&S per farmaci nuovi 2021-2030 in attesa del codice tributo





