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Formazione

Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario

Posted on Febbraio 16, 2023

Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022, convertito in legge) all’art. 25-bis ha nuovamente apportato modifiche alla disciplina del bonus pubblicità. Dopo un triennio di “regime straordinario” trova quindi nuovamente applicazione la disciplina di cui al D.L. 50/2017. Le modifiche apportate restringono però l’ambito oggettivo dell’agevolazione. A partire dal 1° gennaio 2023, a seguito della conversione in legge del “Decreto Energia”, il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, torna il requisito dell’incrementalità: per accedere al beneficio è necessario rispettare il requisito dell’ incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente. Sulla base di questo requisito non possono quindi richiedere il credito di imposta i soggetti che: nel 2023 registreranno un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022: nel 2023 registreranno un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2022; che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2023. Ai sensi della nuova disciplina, il credito di imposta spetta in relazione ai soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile. Il Decreto energia ha escluso quindi dal perimetro dell’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche. In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta, le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuino i suddetti investimenti. Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare: la “ Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta ” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato la “ Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati ” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Salvo modifiche, la comunicazione per l’accesso al credito relativo agli investimenti 2023 dovrebbe essere effettuata dal 1° al 31 marzo 2023.

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