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Finanza agevolata

100 mln al Tax Credit Alberghi con il Sostegni Bis

Posted on Giugno 22, 2021

L’Art. 7 del Decreto Sostegni-bis (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&elenco30giorni=true) interviene con misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e con una proroga del bonus alberghi. In particolare il comma 5 va a modificare l’articolo 79 del DL n. 104/2020, prorogando fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014. Nello specifico, quindi il bonus spetta per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Le risorse messe a disposizione per la nuova annualità ammontano a 100 milioni di euro . Riepiloghiamo brevemente gli elementi principali della misura: Beneficiari Beneficiari della misura sono: – imprese alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali); – strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla l. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali; – stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della Legge n. 323/2000; – alle strutture ricettive all’aria aperta. In tale categoria dovrebbero rientrare: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza. Interventi agevolati Gli interventi agevolabili riguardano: interventi di manutenzione straordinaria interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001; interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001; interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di incremento dell’efficienza energetica; acquisto di mobili e componenti d’arredo Per gli stabilimenti termali, il beneficio compete anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Agevolazioni concedibili L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. In sede di conversione in legge del DL “Sostegni” è stata apportata una modifica al regime d’aiuto della misura. Nello specifico il comma 1-Bis dell’art.28 del Dl 41/2021 ha previsto che il bonus alberghi sia riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis (regolamento 1407/2013), ma anche nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, e successive modificazioni. Con la modifica è consentito, quindi, di beneficiare del credito d’imposta, oltre che nel rispetto dei limiti “de minimis”, anche nei più ampi limiti del Temporary Framework. Le risorse stanziate a copertura della misura ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per il 2022. Fruizione Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicherà più, secondo il d.l. Agosto, la ripartizione in quote annuali di pari importo. Il beneficio sarà infatti fruibile in un’unica soluzione con presentazione del modello F24 da inoltrare tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Attuazione Per l’operatività della misura è ancora atteso l’aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017. L’aggiornamento dei decreti servirà a chiarire alcuni aspetti della misura, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati sia nel Decreto Agosto che nel Sostegni Bis ovvero: esistenza della struttura al 01.01.2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio; procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. click day.

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