Transizione 5.0: l’ultimo atto

Se la finestra degli investimenti PNRR 5.0 si è chiusa, il Piano Transizione 5.0 resta al centro della scena.
Esposizione nei modelli dichiarativi
In vista dei termini per la dichiarazione dei redditi 2026, Agenzia delle Entrate, tramite i chiarimenti ufficiali pubblicati il 30 giugno 2026, ha definito le modalità di esposizione del Credito d’Imposta Transizione 5.0 all’interno dei modelli dichiarativi.
Nei modelli REDDITI 2026 (riferiti all’esercizio 2025) occorre indicare esclusivamente il Credito d’imposta Transizione 5.0 comunicato dal GSE al beneficiario nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2025).
Pertanto, nel caso di investimenti completati nel 2025, qualora la comunicazione del GSE contenente l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione sia stata ricevuta dall’impresa beneficiaria nel 2026, il Credito d’imposta Transizione 5.0 dovrà essere esposto nel modello REDDITI 2027 (per il periodo d’imposta 2026) e non nel modello REDDITI 2026 (riferito all’esercizio 2025). Tale principio si applica:
- sia per i Crediti d’imposta Transizione 5.0 finanziati con risorse originarie (codice tributo F24: 7072), la cui comunicazione GSE di via libera alla compensazione sia stata ricevuta nel 2026,
- sia per i Crediti d’imposta Transizione 5.0 finanziati con risorse aggiuntive (ex art. 8 del D.L. 38/2026 – codice tributo F24: 7079) per le istanze inviate a decorrere dal 7 novembre 2025, riconosciuti in misura dell’89,77% del richiesto, per investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per le spese per la formazione del personale.
Utilizzo in F24
Di seguito si riepilogano le regole di utilizzo in F24 per le due diverse fattispecie.
- Crediti d’imposta Transizione 5.0 finanziati con risorse originarie (codice tributo F24: 7072)
Termini – Ai sensi della risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2026, il Credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Modalità – L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
- Crediti d’imposta Transizione 5.0 finanziati con risorse aggiuntive (codice tributo F24: 7079)
Termini – Ai sensi della risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026, il credito d’imposta dovrà essere interamente utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026.
Molte imprese risultano penalizzate da un termine di fruizione così circoscritto. Si auspicano modifiche nel segno di una maggior flessibilità.
Modalità – In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo “7079” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il codice tributo di cui sopra non si applica né agli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo né alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e/o relative alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati. Per la fruizione del beneficio derivante da tali investimenti occorre attendere un apposito decreto.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Gli esodati transizione 5.0
Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, come convertito, conferma il credito d’imposta pari all’89,77% per gli allegati A e B e per la formazione, nonché il contributo triennale pari al 100% per FER e certificazioni.
Il Contributo triennale pari al 100% (FER e Certificazioni). 197,7 milioni sono stanziati per la concessione di un contributo triennale ad hoc (non nella forma di credito d’imposta) fino a concorrenza del 100% dell’ammontare richiesto per investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da FER destinata all’autoconsumo, incluse le spese per i sistemi di accumulo, nel rispetto del principio DNSH e per le spese di certificazione contabile e certificazione ex ante ed ex post da fruire su base triennale.
Con riferimento ai contributi, si sta cercando di scongiurare l’applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il cambiamento della natura del beneficio (ove passasse da misura generale ad aiuto di Stato) non sarebbe irrilevante: si considerino, ad esempio, le implicazioni sul cumulo tra incentivi. Laddove un’impresa abbia fatto affidamento sul cumulo di Transizione 5.0 con altri incentivi che consentono la cumulabilità con sole misure generali e non con aiuti di Stato si troverebbe penalizzata.
Il contributo dovrebbe intendersi detassato, al netto di IRES e IRAP, garantendo l’intera copertura spettante alle imprese che hanno acquistato impianti fotovoltaici made in Europe.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione dei contributi per investimenti sulle FER e per le spese di certificazione sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
Non resta che auspicare che la disciplina attuativa intervenga a breve, al fine di non far decadere un beneficio su cui le imprese hanno fatto affidamento.




