Consuntivo 2024-2025: oltre ogni aspettativa
I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentati lo scorso 27 aprile, mostrano come il Piano Transizione 5.0 sia partito con una certa lentezza, dovuta alla necessità di apprendere regole complesse che integravano digitalizzazione e sostenibilità sotto i rigidi vincoli finanziari del PNRR e della Commissione Europea. Tuttavia, il risultato finale è andato ben oltre le stime iniziali, che a ottobre 2025 ipotizzavano un assorbimento di appena 1 miliardo. Il piano si è chiuso con 18.949 istanze, che hanno promosso investimenti per 9,6 miliardi di euro e crediti attesi per 4,26 miliardi.
A tale epilogo fa fronte una disponibilità di risorse PNRR, come noto, ridotta, pari a 2,75 miliardi, ridimensionata al ribasso in itinere proprio in virtù del lento assorbimento della misura.
I progetti finanziabili che hanno già avuto un riscontro positivo da parte del GSE per l’ottenimento del credito atteso, sono 11.532, sostenendo investimenti per 5,8 miliardi di euro e attivando crediti attesi per 2,61 miliardi.
Residuano 7.417 istanze, per 3,8 miliardi di investimenti ed un credito atteso per 1,65 miliardi, con riferimento a coloro che hanno trasmesso la comunicazione ex ante nella piattaforma telematica GSE dopo il 7 di novembre 2025; si tratta dei cosiddetti “esodati 5.0”, rimasti in lista d’attesa in assenza di risorse, per i quali è stata rintracciata una soluzione specifica, quasi integralmente satisfattiva, al di fuori del Piano Transizione 5.0, su cui si dirà nel prosieguo.
Analisi territoriale, settoriale e dimensionale
Il Dottor Calabrò, Capo Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha evidenziato una distribuzione delle progettualità 5.0 che riflette la struttura produttiva nazionale, ma che impone riflessioni per il futuro.
La geografia del Piano Transizione 5.0 è sintomatica di un forte squilibrio, che stupisce. Si registra un’intensa concentrazione nel Nord Italia, con il 78% dei crediti prenotati localizzato tra Nord-Ovest e Nord-Est. Il Centro-Sud e le Isole restano in una posizione minoritaria, nonostante la misura non preveda alcuna discriminazione territoriale e nonostante l’apertura alla cumulabilità del Piano Transizione 5.0.
È importante interrogarsi sulle cause per cercare di coinvolgere un maggior numero di imprese meridionali per il futuro. Una delle spiegazioni, secondo le valutazioni del MIMIT, potrebbe essere un livello di comunicazione della misura non sufficiente. A parere di chi scrive, ha inciso negativamente anche la tardività nell’ammettere la cumulabilità con il Credito d’imposta ZES UNICA, inizialmente escluso.
A livello settoriale, il manifatturiero è il comparto trainante con il 71,6% dei crediti. Segue l’agricoltura con il 7,5% ed il Commercio con il 6,1%. Al riguardo si registra un’ottima partecipazione, specialmente per il commercio al dettaglio (oltre 1.200 istanze per 280 milioni di investimenti). Con riferimento al commercio all’ingrosso sono state presentate meno istanze (720) ma con investimenti più ampi, assorbendo circa 140 milioni di crediti a fronte di oltre 300 milioni di investimenti.
Il settore alberghiero ha risposto meno delle attese: solo 164 istanze per 57 milioni di euro di investimenti, nonostante le FAQ del MIMIT introducessero specifiche aperture. Ad esempio, sono stati qualificati come ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell’energia.
Dal punto di vista dimensionale, il MIMIT osserva una ripartizione dei crediti quasi equa in termini di crediti d’imposta conseguiti, ma con differenze nette nella numerosità.
La Piccola Impresa è protagonista con 12.158 istanze, pari a circa il 35% dei crediti assorbiti, con investimenti medi pari a 27,2 milioni di euro.
La Media impresa registra 3.884 istanze per il 29% dei crediti conseguiti, con investimenti medi pari a 72,1 milioni di euro.
La Grande impresa, invece, si assesta a 2.907 istanze, aggiudicandosi il 36% dei crediti d’imposta 5.0, per un investimento medio di 121,4 milioni di euro.
L’efficientamento energetico
Un dato tecnico significativo riguarda la procedura di calcolo del risparmio. Il MIMIT aveva introdotto semplificazioni per chi puntava alla prima classe di risparmio. La disposizione, inserita dalla Legge di Bilancio 2025, ha introdotto un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio ha eliminato la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio e consentendo all’impresa di accedere automaticamente alla prima soglia di risparmio energetico e di ritenere soddisfatta la verifica relativa al periodo di sorveglianza.
Tuttavia, oltre l’86% delle imprese ha preferito la procedura ordinaria per accedere alla seconda e terza classe
Solo il 13,9% delle istanze si è fermata alla prima classe di efficientamento energetico. L’80,9% delle istanze ha richiesto il contributo per la terza classe di efficientamento energetico, quella più sfidante. Ciò conferma la grande attenzione delle aziende all’efficientamento reale dei processi produttivi.
La soluzione per gli “esodati 5.0”
Gli esodati sono stati oggetto di un accantonamento specifico in legge di bilancio tramite un fondo da 1,3 miliardi dedicato a Transizione 4.0, a cui le code 5.0 accederanno.
Per le imprese rimaste in stand-by dopo il 7 novembre, per esaurimento fondi, il Governo ha individuato una soluzione normativa definitiva tramite il Decreto fiscale (DL 38 del 27 marzo) prima, e soprattutto con il successivo Decreto Carburanti bis (DL 42 del 3 aprile) adottato dopo il tavolo tecnico del Governo con le categorie produttive in rivolta lo scorso 1° aprile contro il Decreto fiscale. Il Dottor Calabrò, peraltro, ha anticipato che i contenuti del DL 42/2026 verranno introdotti nell’ambito della legge di conversione del DL 38/2026, in maniera tale da avere un quadro normativo completo nel più breve tempo possibile.
In particolare, per le imprese che hanno validamente presentato le comunicazioni e che abbiano ricevuto conferma dal GSE che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità, si prevede un contributo triennale e un credito d’imposta 2026.
Il Contributo triennale pari al 100% (FER e Certificazioni).
In particolare, 197,7 milioni sono stanziati per la concessione di un contributo triennale ad hoc (non nella forma di credito d’imposta) fino a concorrenza del 100% dell’ammontare richiesto per investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da FER destinata all’autoconsumo, incluse le spese per i sistemi di accumulo, nel rispetto del principio DNSH e per le spese di certificazione contabile e certificazione ex ante ed ex post da fruire su base triennale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione dei contributi concessi per investimenti sulle FER e per le spese di certificazione sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
Ai contributi concessi si applica la normativa europea in materia di aiuti di Stato; verosimilmente non il regolamento de minimis che contempla rigidi massimali. Il cambiamento della natura del beneficio (che passa da misura generale ad aiuto di Stato) non è irrilevante: si considerino, ad esempio, le implicazioni sul cumulo tra incentivi. Laddove un’impresa abbia fatto affidamento sul cumulo di Transizione 5.0 con altri incentivi che consentono la cumulabilità con sole misure generali e non con aiuti di Stato si trova ora penalizzata.
Il Dottor Calabrò ha riferito che è stato proposto un emendamento governativo che chiarisce che il contributo è da intendersi detassato, al netto di IRES e IRAP, garantendo l’intera copertura spettante alle imprese che hanno acquistato impianti fotovoltaici made in Europe.
Credito d’imposta pari all’89,77% (Allegati A e B e formazione).
Tramite il fondo da 1,3 miliardi viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’89,77% dell’ammontare richiesto per i beni di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 e per attività di formazione. Secondo i rilievi del MIMIT, la formazione ha inciso per lo 0,2%, a causa dell’obbligo di avvalersi di docenti non interni.
Secondo quanto riportato dal MIMIT, la percentuale dell’89,77% è il massimo raggiungibile per motivi tecnico-contabili per evitare procedure Eurostat. Questo significa che, per gli esodati 5.0, l’incentivo effettivo va dal 31,4% (per chi aveva richiesto il 35%) al 40,4% (per quanti contavano sul 45%) del costo sostenuto.
Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite uno o più modelli F24, da presentare entro il 31 dicembre 2026. L’utilizzo può avvenire decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.
Secondo le recenti risoluzioni 14/E e 16/E di Agenzia delle Entrate, qui di seguito le istruzioni per il modello F24
- Codice tributo: “7079” – denominato “Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”. Per il credito di imposta spettante agli “esodati” di Transizione 5.0, la risoluzione 16/E ha cambiato la descrizione del codice tributo prevista dalla precedente risoluzione 14/E, il cui numero resta però confermato. L’Agenzia delle Entrate elimina il richiamo a “Transizione 5.0” che era contenuto nella descrizione del codice 7079;
- Sezione: “Erario”;
- Colonna: “importi a credito compensati” (o “importi a debito versati” in caso di riversamento);
- Anno di riferimento: l’anno di completamento dell’investimento nel formato “AAAA” (indicato nel cassetto fiscale).
Il codice tributo di cui sopra non si applica né agli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo né alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e/o relative alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati. Per la fruizione del beneficio derivante da tali investimenti occorre attendere un apposito decreto.





