Il regime del Patent Box rappresenta l’estensione naturale del Credito d’Imposta per Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design (CIRSID) 2020-2031, ai sensi dell’art. 1, commi 198 e seguenti della Legge 160/2019, collocandosi in un rapporto di continuità operativa con quest’ultimo.
Il CIRSID si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese, stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e Design, tramite un incentivo fruibile in compensazione, in F24, a decorrere dall’anno successivo a quello di sostenimento dei costi. Per il 2026 è prevista l’aliquota del 10% per gli investimenti in R&S e Design.
L’attuale disciplina del Patent Box si sostanzia, invece, in una ‘super-deduzione’ ai fini IRES e IRAP dedicata ai titolari di reddito d’impresa. Tale agevolazione permette di maggiorare del 110% i costi sostenuti per Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e Design e tutela legale finalizzati a creare, sviluppare, mantenere o proteggere asset immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti concessi e disegni o modelli tutelati. Per una società di capitali con un’aliquota fiscale stimata del 27,9% (IRES e IRAP), il risparmio effettivo si traduce in un beneficio del 30,69% sui costi agevolabili.
La pianificazione strategica delle attività
Alla luce di tali premesse, la pianificazione strategica delle attività di R&S, Innovazione e Design diventa cruciale per le imprese che intendono ottimizzare i vantaggi fiscali. Grazie alla compatibilità tra le due misure, la sinergia tra la super-deduzione Patent box e il CIRSID, calcolato a titolo esemplificativo con un’aliquota 2026 del 10%, permette di generare un risparmio complessivo pari al 37,6% dell’investimento.
Se il progetto di Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e Design trova attuazione pratica all’interno dell’impresa e porta alla creazione di beni immateriali, è opportuno procedere alla tutela di tali asset immateriali. Una volta ottenuto titolo di privativa, si potrà esercitare apposita opzione Patent Box e beneficiare dell’agevolazione. L’agevolazione risulta particolarmente vantaggiosa se opzionata nel periodo d’imposta in cui i beni immateriali ottengono concessione/registrazione, in quanto è consentito considerare nel calcolo della super-deduzione, oltre che le spese sostenute nell’esercizio di concessione/registrazione (regime ordinario), anche le spese sostenute negli otto esercizi precedenti (meccanismo premiale).
La cumulabilità
Occorre considerare che il comma 203, dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 istitutiva del CIRSID prevede che la relativa base di calcolo sia «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili». Nessun analogo obbligo è previsto, invece, per il previgente Credito d’imposta R&S 2015-2019. Ai fini del Credito d’imposta R&S Innovazione Design 2020-2031 sussiste, quindi, l’obbligo di nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione ottenuta sul Nuovo Patent Box, come confermato dalla circolare 5/E del 2023.
L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del CIRSID, eventualmente già fruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d’imposta al momento applicabili. Per completezza di trattazione, si rileva che il medesimo obbligo di restituzione del Credito d’imposta R&S Innovazione Design debba essere effettuato anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione Patent Box “ordinaria”.
In tale contesto è intervenuta la risposta n. 102 di Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2026, circa modalità e termini di restituzione del CIRSID in caso di cumulo con il Patent box. La casistica è quella di una Società che nel corso del 2025 ha registrato un software presso la SIAE e, con riferimento a tale bene immateriale, intende fruire del Patent Box con meccanismo Premiale agevolando i corsi dal 2018 al 2025, i quali sono stati già agevolati anche ai fini del previgente Credito d’imposta R&S 2015-2019 e del vigente CIRSID.
Modalità di restituzione
Agenzia delle Entrate rappresenta che l’Istante potrà procedere alla restituzione del CIRSID mediante il modello F24, utilizzando il medesimo codice tributo ed il medesimo anno di riferimento indicati in sede di fruizione in compensazione, inserendo il relativo ammontare tra gli ”importi a debito versati”.
Il commento
A parere di chi scrive, occorrerebbe un ulteriore chiarimento al riguardo. Si ipotizzi il seguente caso: a fronte di un Credito d’imposta R&S Innovazione e Design rendicontato nel 2024 per 100k, l’impresa ha già fruito di due quote su tre (pari a 33,3k + 33,3k). Qualora, per effetto della nettizzazione, il credito spettante venga oggi rideterminato in 90k, si prospettano due possibili percorsi alternativi:
- entro il 30/06/2026, l’impresa provvede al riversamento spontaneo di 6,6k tramite F24, mantenendo la facoltà di fruire dell’ultima quota per l’importo rideterminato di 30k;
- l’impresa non effettua alcun versamento diretto e procede a compensare l’ultima quota per un importo ridotto, pari a 23,4k (ovvero la quota di 30k al netto dell’eccedenza già fruita di 6,6k).
Allo stato attuale, non sono state emanate indicazioni ufficiali in merito alla scelta tra le due soluzioni. Non si esclude a priori l’applicabilità della seconda ipotesi, per evidenti ragioni di semplicità operativa, a fronte dei medesimi effetti sostanziali; tuttavia, va sottolineato che la prima opzione risulta formalmente ineccepibile in coerenza con le indicazioni procedurali fornite nei giorni scorsi da Agenzia delle Entrate.
Le tempistiche della restituzione
Agenzia ritiene che la restituzione del CIRSID debba avvenire da quando viene applicato il meccanismo premiale del Nuovo Patent Box, ossia dal periodo d’imposta in cui il software è registrato presso il Pubblico Registro Software della SIAE che, nel caso in esame, corrisponde al periodo d’imposta 2025. Di conseguenza, in mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, si deve ritenere che la restituzione tramite il modello F24 del Credito d’imposta R&S Innovazione Design in parola dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026, termine entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025.
Il commento
Fermo restando che l’applicabilità della data del 30 giugno dovrà essere verificata puntualmente, impresa per impresa, in relazione al carattere coincidente con l’anno solare o meno del periodo di imposta dell’impresa, qui di seguito ci si riferirà – per semplicità – al 30 giugno in via generale. La fissazione di tale deadline (termine per il versamento del saldo IRES del periodo di ottenimento della privativa) appare poco condivisibile. L’opzione per il Nuovo Patent Box viene, infatti, formalizzata solo in sede di dichiarazione dei redditi (con riferimento al periodo di imposta 2025 è previsto il termine del 2/11/2026, dato che il 31/10 cade di sabato), rendendo asincrona la richiesta di un riversamento preventivo rispetto all’esercizio dell’opzione stessa. Tuttavia, è ragionevole ritenere che Agenzia delle Entrate assumerà il termine del 30 giugno come spartiacque invalicabile in sede di accertamento. Ne consegue che un riversamento entro il 30 giugno garantisce l’esclusione di sanzioni e interessi; un riversamento successivo espone la Società al rischio concreto di irrogazione di sanzioni e al computo degli interessi moratori. Si auspica senz’altro un ripensamento da parte di Agenzia delle Entrate, quanto meno al fine di allineare l’onere del riversamento con l’esercizio dell’opzione del Patent box.
Restituzione immediata anche in caso di incapienza
L’Istante aveva rappresentato che nel periodo d’imposta di ottenimento del titolo di privativa industriale (i.e. quello della registrazione del software presso il Pubblico Registro Software della SIAE), prevede di realizzare delle basi imponibili IRES e IRAP non sufficientemente capienti da accogliere, in modo integrale, le relative variazioni in diminuzione.
Secondo Agenzia delle Entrate, la restituzione del CIRSID deve avvenire in relazione al periodo d’imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal meccanismo premiale del Nuovo Patent Box, a nulla rilevando il risultato fiscale del periodo di riferimento.
Inoltre, Agenzia evidenzia che, ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del CIRSID secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP, a prescindere dalla concreta fruizione.
Il commento
Questo approccio appare fortemente penalizzante, soprattutto alla luce dell’applicazione della regola della nettizzazione della base di calcolo del CIRSID anche con riferimento alla componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP in concreto non fruibile.
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