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Iper-ammortamento: tutte le novità in arrivo con il decreto attuativo

Posted on 3 ore fa

In occasione del recente webinar organizzato da Confcommercio, Marco Calabrò, capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha delineato le caratteristiche della disciplina del nuovo iper-ammortamento 01.01.2026-30.09.2028, fornendo anche una serie di interessanti anticipazioni sul decreto attuativo in arrivo.

 

Tempistiche previste e risorse stanziate

Il dottor Calabrò ha chiarito che il decreto è ancora al concerto con il MEF, ma a brevissimo verrà trasmesso agli organi di controllo per consentire l’apertura della piattaforma informatica gestita dal GSE per gestire la procedura di accesso al beneficio entro la fine di maggio 2026.

Lo stanziamento iniziale di 8,4 miliardi è stato incrementato di circa 1,4 miliardi per effetto del DL 27 marzo 2026, n.38; Calabrò ha chiarito che tale stanziamento si basa su una stima effettuata sullo storico degli investimenti in “beni 4.0” e in impianti di autoproduzione di energia da FER. Secondo Calabrò, considerato che in due anni il piano Transizione 5.0 ha agevolato circa 9,6 miliardi di investimenti, non dovrebbero manifestarsi problemi di esaurimento delle risorse nel breve termine, in quanto il nuovo iper-ammortamento ha una dotazione finanziaria di circa 9,8 miliardi, quindi, ipotizzando un risparmio fiscale IRES medio pari al 40%, con la nuova misura si potrebbero agevolare circa 24,5 miliardi di investimenti. In ogni caso, il sistema di monitoraggio sul “tiraggio” della misura, contemplato dal decreto attuativo in arrivo, dovrebbe consentire di intervenire tempestivamente al fine di evitare blocchi repentini nella procedura di accesso, come purtroppo già avvenuto l’anno scorso con Transizione 5.0.

 

Requisiti soggettivi

Come nelle precedenti versioni (i.e. Transizione 4.0 e 5.0), si tratta di un incentivo di carattere generale al quale possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, purché rispettino la normativa sulla sicurezza sul lavoro e non siano inadempienti con riguardo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Oltre alle esclusioni già presenti in passato (imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001, in stato di fallimento, in stato di liquidazione volontaria o coatta amministrativa, ecc.), sono escluse anche le imprese agricole che determinato il reddito catastalmente, le imprese individuali in regime forfetario e le imprese in perdita sistemica.

 

Ambito oggettivo

Il dottor Calabrò ha spiegato che, dopo dieci anni dalla definizione degli elenchi dei beni presenti negli allegati A e B alla legge 232/2016, si è ritenuto necessario aggiornarli in ragione dell’evoluzione tecnologica intercorsa nel frattempo. Le principali novità dei nuovi allegati IV e V riguardano gli impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione); i componenti meccatronici che concorrono all’efficientamento energetico del bene oggetto di ammodernamento/revamping; i componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo; i sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali; le infrastrutture di calcolo per IA e simulazione, di connettività industriale  e di sicurezza informatica OT/IT (cfr. nuovo gruppo IV dell’allegato IV); i software per la gestione intelligente dell’energia e la sostenibilità; per la cybersecurity; per la qualità dei processi; per l’integrazione dei dati anche in ottica supply chain e per l’utilizzo di modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata nei processi decisionali ed operativi.

Per quanto concerne la questione dei “beni 4.0” con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, esclusi dalle precedenti versioni della misura, la questione non rileva più, in quanto per l’ammortamento si fa specifico riferimento agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, quindi se il bene è presente nell’allegato l’agevolazione sussiste a prescindere dal coefficiente di ammortamento.

 

Focus sui beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo

Sugli impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da FER, che nel nuovo iper-ammortamento non sono più trainati dagli investimenti in “beni 4.0”, permangono alcune limitazioni. Innanzitutto, l’eliminazione del vincolo Made in EU è valida solo per i beni strumentali previsti nell’Allegato IV e nell’Allegato V, ma non per i pannelli fotovoltaici, per i quali resta il vincolo di acquisire unicamente i pannelli presenti nel registro Enea sotto le lettere b) e c). Ciò significa che molto probabilmente si avrà un’offerta limitata di questi pannelli ad alta efficienza dato che, ad oggi, solo i pannelli prodotti dall’italiana 3SUN sono presenti nel registro Enea sotto la lettera c), mentre nessun produttore è iscritto alla lettera b). Inoltre, in altra sede, con riguardo all’ammissibilità degli oneri accessori degli impianti fotovoltaici, il dottor Calabrò ha chiarito che il rifacimento del tetto non è agevolabile, mentre le strutture di ancoraggio sì. Infine, con riguardo ai sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia prodotta la loro ammissibilità all’agevolazione sarà vincolata all’acquisto di nuovi impianti di generazione dell’energia elettrica da FER.

 

Procedura per l’accesso al beneficio

La nuova procedura di accesso all’iper-ammortamento prevede quattro comunicazioni, come rappresentato nella figura qui sotto:

Sotto il profilo operativo la nuova procedura prevede che l’impresa possa trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti. Nella comunicazione preventiva occorre indicare anche la data prevista di entrata in funzione dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile e la data prevista di interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Tale comunicazione non può essere relativa a beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quanto indicato nella corrispondente comunicazione preventiva. Per i beni in leasing il pagamento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria.

Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma entro il 15 novembre 2028. Anche la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.

Al fine di garantire il monitoraggio del “tiraggio” della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa trasmette una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati e di previsione di utilizzo del beneficio.

In definitiva, la nuova procedura appare più articolata e analitica rispetto alla precedente al fine di consentire un costante monitoraggio delle risorse assorbite dalle imprese; allo stesso tempo risulta più flessibile di prima, in quanto l’impresa può trasmettere una o più comunicazioni preventive con riferimento a uno o più beni per ciascuna struttura produttiva, inoltre, può comunicare il completamento parziale degli investimenti oggetto della medesima comunicazione di conferma.

 

Misura e fruizione del beneficio

Occorre premettere che il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Viceversa, coincide con la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Ciò premesso, l’importo del beneficio è determinato sulla base dell’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità nella misura indicata nella figura qui sotto:

La spettanza del beneficio decorre dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti; viceversa, la fruizione del beneficio è subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, nonché all’entrata in funzione dei beni. Nel caso dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, visto che, in taluni casi, i tempi di allaccio degli impianti da parte del Gestore di Rete possono protrarsi per diversi mesi dall’invio della comunicazione di fine lavori, la fruizione potrebbe iniziare nel periodo d’imposta seguente a quello della ricezione della comunicazione di esito positivo del GSE. Viceversa, i beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 devono già essere già funzionanti e interconnessi alla data di invio della comunicazione di completamento degli investimenti, pertanto, la fruizione inizierà nel medesimo periodo d’imposta di ricezione della comunicazione di esito positivo.

 

Oneri documentali

Per quanto concerne il set documentale richiesto, la principale novità consiste nel fatto che non è prevista alcuna eccezione per gli investimenti di piccola taglia; quindi, si richiedono perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative anche per beni di valore superiore a 300.000 euro. Resta inteso che non sono più richieste diagnosi energetiche e/o certificazioni dei risparmi energetici, dato che l’iper-ammortamento non richiede il raggiungimento di determinate soglie di risparmio energetico a differenza del piano Transizione 5.0. Viene mantenuta anche la certificazione contabile, mentre le fatture non dovranno più riportare alcun riferimento alle disposizioni normative che hanno introdotto la nuova misura.

 

Cumulo degli incentivi

Per quanto riguarda il cumulo nessuna novità, bisogna nettizzare la base di calcolo dell’incentivo in ragione degli altri contributi ricevuti sui medesimi costi e rispettare eventuali limiti e divieti previsti dalle altre norme con cui si va a cumulare l’iper-ammortamento.

 

Conclusioni

Fatta salva qualche possibile piccola modifica in extremis al decreto in arrivo, il quadro delineato dal dottor Calabrò mostra una misura solida e orientata alla crescita. Manca ancora l’importante conferma definitiva del MEF circa l’ammissibilità software as a service, sulla quale restiamo comunque fiduciosi. In ogni modo, la dotazione finanziaria iniziale appare significativa e l’auspicio è quello di veder entrare a regime il nuovo iper-ammortamento in tempi brevissimi, di poter disporre di una piattaforma informatica robusta, senza malfunzionamenti, e di veder rispettate le tempistiche di risposta del GSE previste dal decreto attuativo. La procedura sembra pensata per garantire continuità e monitoraggio, anche al fine di evitare interruzioni improvvise nella procedura d’accesso al beneficio. L’aggiornamento degli allegati e l’apertura a tecnologie abilitanti (IA, cybersecurity e sostenibilità) rafforzano l’impatto dell’incentivo, offrendo alle imprese un’opportunità concreta per accelerare investimenti, competitività e sostenibilità nel triennio 2026–2028. Resta inteso che sarà importante accompagnare il nuovo piano con indicazioni di prassi tempestive e sistematiche (circolari/FAQ) in modo da garantire certezza interpretativa ed applicativa dell’incentivo, nonché la continuità del piano almeno nel medio periodo.

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    SI











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