Iperammortamento 2026–2028: adesioni da record

“Il nuovo Piano Transizione 5.0 sta già riscontrando un ampio apprezzamento da parte delle imprese: dal 12 giugno ad oggi sulla piattaforma GSE sono state trasmesse 3.355 prenotazioni pari a oltre 1,25 miliardi di investimenti. Una misura organica da quasi 10 miliardi di risorse nazionali per accompagnare, nel prossimo triennio, gli investimenti delle imprese in innovazione digitale, efficienza energetica e tecnologie avanzate “. Con queste parole il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha commentato il debutto della piattaforma per l’accesso all’Iperammortamento, a 11 giorni di distanza.
Interessante notare come l’investimento medio per comunicazione si attesti attorno ai 372.000 euro. Inoltre, secondo quanto emerso, vi sono oltre 1.000 ulteriori richieste in fase di bozza.
Apertura della piattaforma
Lo scorso 11 giugno è intervenuta la pubblicazione del Decreto direttoriale 10 giugno 2026 e del Decreto interministeriale 7 maggio 2026 attuativo in merito al nuovo piano Transizione 5.0 (Iperammortamento). Conseguentemente, a partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno, risulta possibile presentare una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva oggetto di investimenti agevolabili.
Solo con successivo provvedimento direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) verranno identificati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma (relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) e delle comunicazioni di completamento.
Le risorse
Per la misura è previsto un sostegno pari a 9,8 miliardi di euro. Come indicato dal Dottor Calabrò – Capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il MIMIT – nel corso di un webinar tenutosi pochi giorni fa, a differenza del precedente piano Transizione 5.0, non vi è un “montante” di risorse stanziate a scalare in fase di prenotazione. Per il nuovo Iperammortamento non esiste una dotazione blindata che rischia di saturarsi, bensì sussiste una stima degli effetti finanziari della misura. Questo significa che le imprese non dovranno affrontare la scure del “click–day” o la fretta da esaurimento fondi, potendo pianificare e prenotare gli investimenti con una maggiore tranquillità strategica e una reale confidenza circa l’accesso al beneficio.
L’incentivo
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi 4.0 e/o FER, rilevante esclusivamente ai fini di una maggior deduzione fiscale extracontabile, in termini di maggiori quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria. Non si tratta di un credito d’imposta compensabile in F24, ma di una riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi (non IRAP), fruibile in Dichiarazione dei redditi.
Gli scaglioni
Il decreto attuativo recentemente pubblicato conferma l’articolazione del beneficio su scaglioni di investimento, calcolati su base annua dal 2026 al 30 settembre 2028:

Ai fini della collocazione temporale degli investimenti nell’ambito della finestra temporale di agevolabilità e, al suo interno, nell’ambito degli scaglioni annuali, rilevano:
- la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa di cui agli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026 (che aggiornano i vecchi Allegati A e B della L. 232/2016), secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;
- la data di fine lavori degli investimenti circa gli investimenti FER, ossia beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi i sistemi di stoccaggio. Per “data di fine lavori” si intende l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6–bis della deliberazione dell’ARERA ARG/elt99/08, recante il TICA.
Non è determinante, invece, la data di avvio degli investimenti.
Il “mix” di agevolazioni sui beni complessi pluriennali
Ai fini della corretta individuazione del regime applicabile su beni complessi digitali a cavallo di più anni e ricadenti nell’ambito degli elenchi di cui agli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017 (Credito d’imposta 4.0) e allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026 (Iperammortamento), occorre considerare il momento di effettuazione dell’investimento ex art. 109 TUIR.
Per un investimento periziabile unitario e complesso, si assume che un’impresa possa accedere a più regimi incentivanti, sulla base della competenza ex art. 109 TUIR, valutata in relazione ad ogni singolo bene e/o servizio che compone l’investimento, con la possibilità di “mixare” Credito d’imposta 4.0 ed Iperammortamento sul medesimo investimento complesso.
La pregressa prassi di Agenzia delle Entrate è stata uniforme, in tal senso. Per un investimento periziabile unitario e complesso, che si compone di […] una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori”, con la risposta ad interpello n. 355 del 2022 (e similmente con n. 712 del 2021, n. 336 del 2022 e n. 60 del 2025) è stato, infatti, specificato che ”[…] i costi sostenuti dall’Istante per la realizzazione della nuova linea produttiva devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come “onere accessorio”), secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, tenendo conto […] dell’eventuale “prenotazione” del bene”.
Procedura per l’accesso all’agevolazione
L’iter per l’ottenimento del beneficio è strutturato in 3 fasi (comunicazione ex ante, comunicazione di conferma con acconto 20% e comunicazione ex post) a cui consegue una fase di monitoraggio.
Fase 1. Comunicazione preventiva (ex–ante)
La comunicazione ex ante è da presentare per ogni struttura produttiva. È possibile inviare più comunicazioni contemporaneamente per attivare molteplici benefici in parallelo.
Il cumulo
Nella comunicazione preventiva, il firmatario dovrà dichiarate di “essere consapevole che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto” e “di essere consapevole che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili”. I costi di acquisizione da indicare in comunicazione preventiva devono essere indicati nel “valore al netto di eventuali ulteriori agevolazioni ricevute”. In tal senso la Guida all’utilizzo della piattaforma relativa al nuovo Piano Transizione 5.0.
A fronte di incentivi richiesti ma non concessi, occorre prestare particolare attenzione, in quanto l’importo prenotato in fase di comunicazione preventiva può essere ridotto, ma non può essere incrementato nelle comunicazioni successive. Al riguardo il Dottor Calabrò ha consigliato, per la comunicazione preventiva, di non nettizzare l’importo per agevolazioni non ancora deliberate, rimandando la nettizzazione alla fase di comunicazione di completamento, quando il quadro delle altre agevolazioni sarà definitivo.
Le componenti di un bene complesso
Già in sede di comunicazione preventiva, occorre indicare separatamente ciascuna componente di un bene complesso. La modulistica non offre una definizione rilevante di “bene complesso”. In dottrina, vi è chi suggerisce la suddivisione dei componenti in base ad un criterio fortemente parcellizzante, fondato sull’autonomia funzionale dei singoli componenti e su criteri cronologici. Tale impostazione è foriera, innanzitutto, di un aggravio procedurale nella fase di presentazione delle comunicazioni preventive; implica, inoltre, un forte irrigidimento della procedura, nella misura in cui le successive fasi non possono avere ad oggetto investimenti in beni diversi, limitando la possibilità di modificare anche un singolo componente. Infine, si determina, probabilmente, anche un impatto diretto sul pagamento degli acconti richiesto dalla piattaforma in sede di conferma (per la cui funzionalità siamo ancora in attesa): la comunicazione preventiva pubblicata dal GSE prevede, infatti, la colonna “Codice bene”, lasciando intendere che la successiva comunicazione di conferma dovrà comprovare il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione con specifico riferimento a ciascun “Codice bene” (ad ogni componente – rigo – è associato un “Codice bene”).
Ad avviso di chi scrive, sarebbe ottimale che il MIMIT avallasse una ragionevole semplificazione. Sarebbe preferibile concepire unitariamente il bene complesso, salvo il caso in cui vi siano componenti con un coefficiente di ammortamento distinto dalle restanti componenti. Solo in questo caso si determinerebbe un diverso ritmo di fruizione dell’Iperammortamento, determinato dal coefficiente di ammortamento. La suddivisione degli investimenti per competenza, ai fini degli scaglioni, comunque emergerebbe già nella tabella di “Riepilogo costi di acquisizione”. Si auspicano indicazioni ufficiali al riguardo; nel frattempo si invita alla prudenza.
La disponibilità della struttura produttiva
Nella comunicazione preventiva, il firmatario deve dichiarare – nell’ambito di una DSAN – che “ha la disponibilità, alla data di presentazione della comunicazione preventiva, della struttura produttiva oggetto degli investimenti”. Pertanto, ai fini dell’accesso all’incentivo, occorre che la struttura produttiva di riferimento sia già esistente e nella disponibilità del beneficiario.
Fase 2. Comunicazione di conferma
La comunicazione di conferma deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE a valere sulla comunicazione preventiva. In particolare, è necessario confermare l’investimento attestando il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% per ciascun bene. In caso di leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l’impegno assunto dalla società di leasing con la firma dell’ordine di acquisto.
I termini
Benché, ad oggi, non sia stata ancora attivata la funzionalità della piattaforma GSE per le comunicazioni di conferma, il Dott. Calabrò ha sottolineato che i 60 giorni lavorativi non decorrono dall’attivazione della funzionalità per la conferma, comunque in fase di rilascio: non dovrebbero esserci problemi, quindi, per le imprese che hanno iniziato a caricare le comunicazioni ex ante.
Fase 3. Comunicazione di completamento (ex–post)
L’invio della comunicazione ex post deve avvenire entro il 15 novembre 2028 (salvo proroghe), una volta conclusi gli investimenti, avvenuta l’interconnessione per i beni 4.0 ovvero l’entrata in funzione per gli impianti FER.
La modulistica
In questa fase è obbligatorio dichiarare il possesso di:
- Perizia tecnica asseverata (o attestazione di un ente accreditato) corredata da analisi tecnica, che comprovi l’agevolabilità dei beni (inclusi gli impianti FER). La perizia è obbligatoria anche per investimenti inferiori a 300.000 euro.
- Certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con le scritture contabili.
Al riguardo sarebbe ottimale che MIMIT e GSE mettessero a disposizione tempestivamente i format da utilizzare per la perizia e per la certificazione contabile, consentendo alle imprese di attivarsi per tempo con i professionisti competenti.
L’entrata in funzione degli impianti FER
Occorre considerare che, per l’allaccio alla rete, non vi è più la flessibilità di 12 mesi a decorrere dalla conclusione del progetto che era stata prevista dal previgente piano Transizione 5.0 2024–2025. Pertanto, occorre calibrare opportunamente le tempistiche dell’investimento, considerando le lungaggini burocratiche per l’entrata in funzione degli impianti FER.
Comunicazioni parziali
A fronte di un’unica comunicazione preventiva relativa ad una pluralità di beni, è possibile presentare plurime comunicazioni di completamento parziali (a differenza della comunicazione di conferma che rimane unitaria). Ciò significa che, ad esempio, nel caso in cui l’impresa abbia interconnesso in un primo momento solo alcuni dei beni 4.0 inseriti nella comunicazione preventiva e di conferma, sarà possibile inviare una comunicazione di completamento solo per questi investimenti. Per gli altri beni si provvederà successivamente.
Spettanza e fruizione condizionate dalla comunicazione ex post
La maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti. Il diritto al beneficio, pertanto, è temporalmente ancorato al mero invio della comunicazione al GSE e non dipende da circostanze non imputabili al beneficiario, ma al GSE.
La fruizione della maggiorazione è, invece, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
Fase 4. Doppio monitoraggio annuale
Sono, infine, previste due comunicazioni annuali (entro il 20 gennaio e il 30 giugno) per il monitoraggio della spesa pubblica, da effettuare a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione del beneficio.
La decorrenza
Secondo quanto indicato dal Dottor Calabrò in un recente webinar, le comunicazioni di monitoraggio risulteranno operative dal 2027.
Alternatività a transizione 4.0
L’Iperammortamento sostituisce Transizione 5.0 (conclusosi nel 2025) e Transizione 4.0 (operante per gli investimenti dal 2020 al 30 giugno 2026). In particolare, la nuova agevolazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 previsto per investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30.6.2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31.12.2025, secondo le disposizioni di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
A tal proposito, come riportato dalla stampa specializzata, il Dottor Calabrò, durante alcuni webinar ha indicato che le imprese che avevano avviato l’iter per l’accesso al Credito d’imposta 4.0 senza aver presentato la comunicazione ex post 4.0, possono optare per il nuovo incentivo, sempre che l’investimento sia stato completato a partire dal 1° gennaio 2026. Si auspica a breve conferma formale sul punto, poiché secondo la disciplina agevolativa del Credito d’imposta beni strumentali 4.0 (D.D. 15/5/2025), è fissato al 31 luglio 2026 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione di completamento ex–post per tutti gli investimenti 4.0 ultimati entro il 30 giugno 2026 e soggetti al plafond dei 2,2 miliardi, da inviare tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE. Ove un chiarimento, in senso negativo, dovesse intervenire dopo luglio, le imprese si troverebbero indebitamente penalizzate.
Un quadro normativo chiaro
Il successo reale del nuovo piano Transizione 5.0 non si misurerà sulle “prenotazioni”, ma su quante di queste comunicazioni ex ante si trasformeranno in consuntivi reali, senza generare contenziosi fiscali nei prossimi anni. Perché il piano funzioni, il MIMIT ed il GSE dovranno essere chiari e soprattutto tempestivi. Al riguardo, il MIMIT ha annunciato la prossima pubblicazione (verosimilmente entro luglio) di una circolare complessiva che sistematizzerà le indicazioni diffuse negli anni scorsi, aggiornandole e declinandole sul nuovo Iperammortamento.
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