È stato adottato, in modo fulmineo, l’atteso Decreto Fiscale, a valle del Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 27 marzo. Il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 è stato, poi, pubblicato in GU Serie Generale n.72 del 27-03-2026. Tra i contenuti più significativi, si segnalano le norme sull’iperammortamento e sul Credito d’imposta Transizione 5.0.
Iperammortamento 2026-2028
È stato finalmente rimosso il vincolo di territorialità che gravava sugli investimenti iperammortizzabili. Già con comunicato stampa dello scorso 12 marzo, il MEF aveva annunciato un imminente provvedimento legislativo di modifica della Legge di Bilancio 2026 a favore delle imprese.
L’intervento è di particolare rilievo in quanto la Legge di Bilancio limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti in Europa o nello Spazio Economico Europeo.
La recente apertura amplia notevolmente il perimetro degli investimenti agevolabili, non essendo più richiesto che si tratti di beni Made in UE / SEE.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, tuttavia, rimane il requisito geografico in parola, in quanto sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, ossia
- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Numerosi aspetti richiedono ancora indicazioni ufficiali. All’evento “Motore Fiscale, Cuore Tecnologico” organizzato da Tinexta Innovation Hub presso il Museo Alfa Romeo, lo scorso 25 marzo, Marco Calabrò – Capo Dipartimento per le politiche per le imprese Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha fornito alcune anticipazioni.
Operatività dell’Iperammortamento
È emerso innanzitutto che, entro il mese di maggio, l’iperammortamento dovrebbe essere pienamente operativo. A parere di chi scrive, il timing avrebbe dovuto essere ben più breve; se non altro, i primi tre mesi di vigenza della misura non sono stati vani, in quanto la rimozione del vincolo di territorialità semplifica in modo significativo l’applicazione dell’agevolazione.
Gli scaglioni di investimento
Calabrò ha anticipato anche che, dal suo punto vista, gli scaglioni di investimento hanno portata annuale. Il comma 427 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 individua tre scaglioni di investimenti a cui è correlata una specifica intensità agevolativa: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni. La formulazione della norma non specifica se tali soglie si computino su base annuale ovvero si riferiscano all’intero arco temporale della misura, che copre il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Già in passato vi fu un precedente, al riguardo. Ad esempio, ai fini del Credito d’imposta 4.0, la formulazione letterale del comma 1057-bis dell’art. 1 Legge di Bilancio 2021 – che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – poteva indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale. Al riguardo, Agenzia con la circolare 14/E del 2022 ha esplicitato che “evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.” […] “In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.”
Ammissibilità dei software SaaS
Il Dottor Calabrò ha anticipato, altresì, che nel Decreto attuativo di prossima pubblicazione vi sarà l’attesa ufficializzazione dell’ammissibilità dell’acquisizione di software attraverso canoni periodici non immobilizzati, nelle diverse declinazioni del modello cloud. L’Allegato V stesso, peraltro, non solo contempla ma presuppone l’esistenza di soluzioni erogate in modalità cloud.
Con riferimento ai Software as a Service (SaaS), già a decorrere dal previgente iperammortamento 2017-2019 il legislatore, nell’ambito di disposizioni di interpretazione autentica (cfr. comma 229 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019) aveva riconosciuto che “si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali […], limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”. La medesima ammissibilità è stata riconosciuta dai successivi Crediti d’imposta beni strumentali 4.0 2020-2025 (cfr. comma 190 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 nonché comma 1058 e 1058 bis dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021).
Risulta ragionevole che il legislatore mutui il medesimo approccio applicato, senza soluzione di continuità, dal 2017 ad oggi.
Acquisizioni in leasing
Calabrò, inoltre, per i beni oggetto di leasing finanziario, ha indicato che dovrà essere previsto il riscatto finale, da esercitarsi non necessariamente entro 5 anni, come era per Transizione 5.0 Inoltre, auspica che il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, ai fini della comunicazione intermedia per l’accesso all’agevolazione, si consideri soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Analoga soluzione si applica al Credito d’imposta Transizione 5.0, per cui la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing (cfr. FAQ 2.16).
Autonomia degli impianti di stoccaggio
Inoltre, il comma 429, lettera b) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, include tra i beni agevolabili i «beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo […], compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta». Calabrò ritiene che, difformemente da Transizione 5.0, potrebbe rientrare nel perimetro di agevolabilità anche un sistema di stoccaggio installato a servizio di un impianto fotovoltaico preesistente, su cui non si richiede il beneficio.
Investimenti avviati prima del 1° gennaio 2026
Ancora da definire, invece, un aspetto dirimente: la decorrenza delle attività eleggibili. Il comma 427 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che l’iperammortamento si applica agli investimenti «effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028». Nessun cenno è rivolto al momento di avvio degli investimenti. L’effettuazione di un investimento è tipicamente collegata alla competenza ex art. 109 TUIR. Nella formulazione vigente, un’impresa che nel 2025 abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante (es. ordine confermato) per un bene 4.0 avente competenza, ex art. 109 TUIR, 2026 potrà fruire dell’iperammortamento. Tale soluzione appare, inoltre, in linea con la salvaguardia delle aziende già svantaggiate dal prematuro esaurimento dei fondi destinati a Transizione 4.0 e 5.0. Tuttavia, anche per esigenze finanziarie, non è da escludersi che sia introdotto l’ulteriore requisito dell’avvio delle attività dal 2026, ossia che non possano essere agevolati investimenti 2026-2028 a fronte di impegni giuridicamente vincolanti antecedenti al 1° gennaio 2026. A breve dovrebbero intervenire chiarimenti.
Credito d’Imposta Transizione 5.0
Il DL 38/2026 dedica specifiche disposizioni agli esodati TRANSIZIONE 5.0, ossia le oltre 7.000 imprese “in lista d’attesa” che hanno effettuato la prenotazione 5.0 successivamente al 6 novembre 2025.
Il Decreto-Legge stabilisce che, per le imprese che hanno già ricevuto dal GSE la conferma tecnica di ammissibilità dell’investimento, ma sono ancora in attesa della conferma del credito di imposta utilizzabile, il credito d’imposta sarà pari al 35% dell’importo richiesto tramite comunicazione ex post. Tale percentuale si applica agli investimenti relativi ai beni strumentali 4.0 (Allegati A e B, Legge 232/2016) e il beneficio sarà aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
Questo significa che, per gli esodati 5.0, l’incentivo effettivo va dal 12,25% (per chi aveva richiesto il 35%) al 15,75% (per quanti contavano sul 45%) del costo sostenuto, con aliquote addirittura inferiori al Credito d’imposta 4.0 ed una complessità di accesso impari. A questo si aggiunge che il Decreto-Legge esclude dal contributo tutte le FER (cioè gli impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo), che diventano così costi non più finanziati in nessun modo, nemmeno ad aliquota ridotta.
Il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 si avvale, per Transizione 5.0, di soli 537 milioni di euro su una dotazione di 1,3 miliardi, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, a fronte di un fabbisogno di circa 1,5 miliardi.
Lo stanziamento a disposizione appariva prossimo ad una copertura quasi integrale delle richieste. Tuttavia Giorgetti, con riferimento agli esodati 5.0, ha illustrato che «dobbiamo decidere se le disponibilità devono andare a costoro o a favore delle imprese energivore piuttosto che delle aziende di trasporto o per i tagli alle accise», indicando che «avevamo una traiettoria, dei programmi di un certo tipo poi è successo un fatto al di fuori delle nostre possibilità, uno shock esterno paragonabile in termini prospettici a quello della crisi in Ucraina e che sostanzialmente induce a fare delle riflessioni rispetto a quello che dobbiamo fare, chi dobbiamo aiutare e chi dobbiamo incentivare.».
L’improvvisa riduzione delle risorse dedicate alle progettualità 5.0 che erano in attesa di coperture, decisa nel Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo, è inaspettata e compromette la fiducia delle imprese nel sistema degli incentivi.
Confindustria è scesa in campo attaccando aspramente il Decreto Fiscale. Il Governo, dal canto suo, incolpa le associazioni imprenditoriali delle proiezioni errate circa il tiraggio della misura trasmesse al MIMIT tra la primavera e l’inizio estate 2025.
Tinexta Innovation Hub si è già attivata per far valere le ragioni delle imprese, penalizzate da un incentivo che il “Sistema Italia” non è stata in grado di gestire. E’ tempo di trovare una soluzione per non scaricare sulle imprese una serie di errori e ritardi che rischiano di ridurre la crescita economica del Paese nel medio termine. Le imprese hanno fatto affidamento sulle promesse del Governo e ora si sentono tradite, perché “l’intervento disposto dal recente DL n. 38/2026 incide su investimenti già conclusi, compromettendo la liquidità delle imprese che dovranno, quindi, aumentare il loro livello di indebitamento o ridurre investimenti futuri”.
I prossimi passaggi previsti sono i seguenti:
- Confronto Istituzionale: il Governo ha annunciato l’apertura di un tavolo tecnico con le categorie produttive, per valutare lo stanziamento di risorse aggiuntive durante la fase di conversione in legge del Decreto-Legge. L’incontro è stato fissato per il 1° aprile.
- Comunicazione da parte del GSE: entro il 30 aprile 2026, il GSE invierà alle imprese interessate la comunicazione ufficiale con l’esatto ammontare del credito d’imposta effettivamente utilizzabile.
Allo stato attuale non è richiesta alcuna azione da parte delle imprese. Suggeriamo di attendere gli esiti delle interlocuzioni in corso nonché la comunicazione ufficiale del GSE prevista per fine aprile.





