La procedura di accesso al Credito d’imposta Transizione 4.0 è stata oggetto di una recente revisione, per quanto concerne gli investimenti soggetti al plafond di 2,2 miliardi, ossia gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025 (o entro il primo semestre 2026, in caso di ordine a acconto del 20% entro il 2025), per i quali non sia stato versato un acconto di almeno il 20% entro il 2024.
Investimenti ultimati nel 2025: nuova scadenza
Il decreto direttoriale 28 gennaio 2026 dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 e soggetti al plafond dei 2,2 miliardi (codice tributo 7077), da inviare tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.
Pertanto, le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, senza aver ancora ultimato la procedura, avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento con riferimento ad investimenti ultimati al 31 dicembre 2025. E’ confermato, invece, il termine del 31 luglio 2026 per l’invio della comunicazione ex post per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
Tutte le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse dovranno presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento nei termini sopra rappresentati.
Il processo di prenotazione risulta, pertanto, il seguente:
- Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
- Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
- Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
Tali termini non si applicano, invece, agli investimenti non soggetti al plafond dei 2,2 miliardi.
Sussistono ancora due procedure parallele sul portale GSE, funzionali alla fruizione del beneficio, a seconda della soggezione o meno degli investimenti al tetto dei 2,2 miliardi.

Il caso delle comunicazioni preventive cumulative di investimenti 2025 e 2026
In merito agli investimenti 4.0 soggetti al limite di spesa di 2,2 miliardi, la disciplina agevolativa del Credito d’imposta beni strumentali (D.D. 15/5/2025 come modificato dal D.D. 28/1/2026) prevede che: “Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.”
Tuttavia, a fronte di un’unica comunicazione preventiva cumulativa, che includa plurimi beni con completamenti diversi, sia 2025 che 2026, l’attuale configurazione del portale Transizione 4.0 non prevede la possibilità di molteplici comunicazioni ex post parziali, in ragione delle diverse tempistiche di conclusione degli investimenti.
In assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene ragionevole ricorrere ad un’unica comunicazione finale entro il 31 luglio 2026, per l’intero piano d’investimento. Questa soluzione non risponde solamente al tenore letterale dell’art. 2 del D.D. 15/5/2025, ma anche all’esigenza pratica di non penalizzare le imprese. Si auspica, ad ogni buon conto, una conferma ufficiale.
Le indicazioni di prassi: le comunicazioni al GSE
Ai fini della fruizione del Credito d’imposta beni strumentali 4.0, la risposta ad interpello n. 40 di Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026 dispone che, per i beni ordinati prima del 30 marzo 2024, interconnessi entro il 31 dicembre 2024, occorre anche la comunicazione ex ante al GSE. Ove sia stata inviata la sola comunicazione ex post e si sia già fruito del beneficio, inopinatamente Agenzia delle Entrate ritiene che:
- la violazione può essere rimossa, ai sensi dell’articolo 13, comma 4ter, del D.lgs. 471/1997, «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione», presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;
- decorso il suddetto termine, si configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. Si applica «la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione», ravvedibile; occorrerà, inoltre, procedere al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo.
In passato, già la risposta 69 del 7 marzo 2025 muoveva in senso analogo, tuttavia senza alcuna indicazione sanzionatoria; già allora la dottrina ed autorevoli operatori di settore ritennero errata tale indicazione, auspicando una rettifica da parte di Agenzia delle Entrate.
A parere di chi scrive, le indicazioni di Agenzia meritano una correzione tempestiva o, in subordine, la disapplicazione di qualsivoglia sanzione.
Si ricorda che la norma prevede quanto segue:
- per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge di Bilancio 2021, relativi all’anno 2023 occorre una comunicazione ex post.
- per gli investimenti “realizzati” a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024, occorre una comunicazione ex post, al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti che si “intendono effettuare” a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (dal 30 marzo 2024), occorre una comunicazione ex ante, in via preventiva, al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso ex postal completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva;
A maggio 2024, il GSE aveva chiarito la rilevanza della data del primo impegno giuridicamente vincolante: “Con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti” la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli) mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti”.
La risposta 40/2026 pare discostarsi dalle indicazioni del MIMIT (con cui noi concordiamo), che emergono dalla risposta ad interpello privata sul Credito d’imposta R&S Innovazione Design, che indica che “con riferimento alle modalità di invio e compilazione dei modelli di comunicazione dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, il MIMIT ha confermato che: ”i) per gli investimenti già avviati alla data del 30 marzo 2024, l’impresa è tenuta ad inviare solamente la comunicazione di completamento”.
Rifinanziamento: 1,3 miliardi nella Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto un fondo da 1,3 miliardi per il rifinanziamento della dotazione di 2,2 miliardi di Transizione 4.0.
Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e potranno essere fruite esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.
Siamo in attesa di conoscere come verranno effettivamente impiegate le risorse in parola, verosimilmente dopo la conclusione della procedura Transizione 5.0 (28 febbraio 2026), in seguito alla quale si saprà l’effettiva esigenza di risorse del Piano 5.0. Non si esclude, addirittura, che il fondo da 1,3 miliardi possa essere utilizzato con le dinamiche ed i meccanismi 5.0, sia pure nell’ambito del Piano Transizione 4.0. Si auspicano decisioni tempestive, a favore delle imprese attualmente in “lista d’attesa” su Transizione 5.0.





